Statuto della Fondazione Giulio Pastore
Articolo 1
E’ costituita, con sede in Roma, la Fondazione Giulio Pastore.
Articolo 2
Scopo della Fondazione è quello di promuovere le ricerche e gli studi aventi per oggetto i problemi del lavoro e dell’esperienza sindacale dei lavoratori sia dal punto di vista delle singole discipline interessate che da quello interdisciplinare, nonché di favorire la diffusione e l’applicazione dei loro risultati. La Fondazione non ha fini di lucro.
Articolo 3
Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà:
a. stipulare accordi e commesse di ricerca per temi specifici con specialisti, singoli o in gruppo, istituti universitari e non universitari, enti nazionali ed esteri;
b. convenzionare, presso università ed istituti scientifici, cattedre, posti di ricercatore, dottorati e contratti di ricerca, borse e premi di ricerca, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni ed istituzioni italiane od estere;
c. organizzare incontri e convegni di studio nazionali ed internazionali, cicli e corsi di insegnamento superiore e di formazione, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni ed istituzioni italiane od estere;
d. organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi, presso enti od istituti specializzati, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni od istituzioni italiane od estere;
e. assegnare borse di studio e di ricerca per l’Italia e per l’estero a cittadini italiani e dell’Unione europea desiderosi di perfezionare i loro studi e/o di effettuare ricerche originali;
f. dar vita ad un proprio Centro di studi e documentazione, con biblioteca specializzata ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni. Il Centro potrà articolarsi in unità decentrate sul piano funzionale e territoriale;
g. dar vita a un periodico scientifico denominato “Annali della Fondazione Giulio Pastore” per informare sulla sua attività e per pubblicare contributi a questa relativi;
h. dar vita, anche in propio, ad una o più collane editoriali per la pubblicazione di studi e ricerche o di periodici;
i. realizzare ogni altra iniziativa che il suo Consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dello scopo.
Articolo 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dalla biblioteca e dalle carte di Giulio Pastore apportate dalla famiglia;
b. dal fondo di dotazione originario, di lire trentacinque milioni (pari a Euro 18.076,00), e dai successivi incrementi dello stesso, disposti annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di bilancio;
c. dalle elargizioni e dai beni mobili e immobili conferiti da enti, associazioni, privati, con espressa destinazione ad incremento dello stesso.
Articolo 5
Per l’effettuazione della sua attività, la Fondazione dispone:
a. dei redditi del patrimonio di cui all’art. 4;
b. dei proventi derivanti da contratti di ricerca e da attività di documentazione e formazione;
c. di ogni altra somma di danaro che pervenga alla Fondazione dai Fondatori e sostenitori nonché da ogni altro ente, associazione, privato che sia interessato all’attività della Fondazione.
Sostenitore della Fondazione è la persona o l’ente che, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, si fa carico di contribuire economicamente al funzionamento ed alle attività della Fondazione.
Articolo 6
Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Comitato consultivo scientifico;
d. il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 7
Il Consiglio di amministrazione, salvo il disposto dell’art.17 relativo ai soci fondatori è composto da:
a. il segretario generale della Cisl e il Presidente nazionale delle Acli, quali Fondatori rappresentanti delle associazioni che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione, per tutta la durata del rispettivo incarico;
b. il Presidente;
c. il Vice Presidente;
d. gli Ex Presidenti della Fondazione;
e. il Presidente dell’Associazione Amici della FGP;
f. i sostenitori in regola con il versamento dei contributi concordati.
I sostenitori diversi dalle persone fisiche siedono in Consiglio in persona dei loro rappresentanti legali o volontari.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. Esso provvede:
a. ad eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, a norma dell’art. 9;
b. a nominare i membri del Comitato consultivo scientifico su proposta del Presidente;
c. ad eleggere i tre membri del Collegio dei revisori dei conti;
d. ad approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma di attività ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta;
e. ad approvare ed aggiornare il Regolamento della Fondazione;
f. a deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività della Fondazione che gli sia sottoposta dal Presidente.
g. laddove sia ritenuto opportuno, a delegare proprie funzioni – eccettuate quelle non delegabili per legge – ad uno o più dei suoi componenti e/o ad un Comitato Esecutivo, che sarà composto dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) e da almeno due Consiglieri, determinandone attribuzioni e poteri.
Articolo 8
Il Consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Fondazione
Per la validità delle sue delibere deve essere presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 9
Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di amministrazione su designazione dei suoi membri Fondatori nelle persone – individuate anche al di fuori dei consiglieri in carica – che abbiano ottenuto il gradimento del Presidente dell’Associazione Amici FGP.Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio di amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima successiva riunione. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Comitato consultivo scientifico; assume e licenzia il personale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite a norma di legge e che comunque interessino la Fondazione.
In caso di impedimento o di assenza le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce la prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
Per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività della Fondazione il Presidente si può avvalere di un segretario generale da lui nominato. Il segretario generale, ove nominato, partecipa in qualità di segretario alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.
Articolo 10
Il Comitato consultivo scientifico è composto da:
a. il Presidente della Fondazione;
b. da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, in ragione dei compiti che si intendono affidare al medesimo Comitato, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, tra docenti universitari e cultori delle discipline interessate allo scopo della Fondazione.
Articolo 11
Il Comitato consultivo scientifico si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, e comunque non meno di due volte l’anno.
Articolo 12
Il Collegio dei revisori è composto da un Presidente e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione a norma dell’art. 7 per la durata di quattro esercizi. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Fondazione.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi.
Articolo 13
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni sopravvenienza attiva risultante dal bilancio consuntivo, non potrà mai essere qualificata come utile da distribuire, ma andrà ad incrementare il patrimonio della Fondazione a norma del precedente articolo 5 per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.
Articolo 14
La Fondazione è soggetta al controllo ed alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del codice civile. Il Presidente della Fondazione trasmette al predetto Ministero, entro i termini dallo stesso stabiliti, il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta, il bilancio preventivo e il programma di attività dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Articolo 15
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Articolo 16
Nel caso di estinzione, prevista dall’art. 27 del Codice civile, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad enti, istituzioni o associazioni con finalità e principi ispiratori analoghi, secondo le decisioni prese dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri, decisioni che abbiano ottenuto l’approvazione del rappresentante della famiglia Pastore nel Consiglio stesso e del presidente dell’Associazione Amici della FGP. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli articoli 12 e seguenti del Codice civile.
Articolo 17
Coloro che quali Fondatori hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione, fanno parte del Consiglio di amministrazione della medesima vita natural durante, senza aver titolo di sostituzione. Monsignor Pierfranco Pastore, che ha sottoscritto l’atto costitutivo in rappresentanza della famiglia Pastore, fa parte del Consiglio di amministrazione vita natural durante. In caso di morte o di impedimento permanente egli viene sostituito dalla persona designata dai discendenti in linea retta di Giulio Pastore che abbiano raggiunto la maggiore età.